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Statuto Associativo 28 Maggio 2016
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI DI MANTOVA (AS.P.I.M.)
 
Art.1 - Denominazione
1. L'associazione ha la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI DI MANTOVA (AS.P.l.M.)".
 
Art. 2-Sede
1. L'Associazione Periti Industriali di Mantova ha sede a Mantova, in Via Cremona n°25.
 
Art. 3 - Oggetto e Scopo
1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue esclusivamente finalità socio-culturali a favore degli associati.
La sua attività principale è lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale in tutti i campi della multiforme attività della categoria dei Periti Industriali.
L'Associazione si propone inoltre come struttura di prestazione di servizi in genere per enti, associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'Associazione.
Per tale scopo l'Associazione svolgerà le seguenti attività direttamente connesse:
a) attività volte a valorizzare la categoria del Perito Industriale diplomato o laureato, facendosi promotore o aderendo a tutte quelle iniziative che tendono a tale scopo, in tutti i campi interessati, compreso quello sindacale;
b) attività culturali e di formazione, come convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento per favorire l'aggiornamento tecnico e culturale degli associati;
c) attività volte alla socializzazione tra gli associati e altre associazioni di servizio in occasione di festività, ricorrenze ed altro;
d) attività editoriale, attività di applicazioni informatiche, atti di convegni, di studi e ricerche.
E' obbiettivo dell'Associazione istruire e mantenere contatti di collaborazione sia con il Collegio dei Periti Industria li e dei Periti Industriali Laureati, istituiti a norma di Legge per la tutela della libera professione, sia con le Associazioni affini di Periti Industriali operanti in Italia ed all'estero.
 
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
 
Art. 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione
 
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
b) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
c) dagli avanzi netti di gestione;
d) dal fondo di riserva e/o dotazione;
e) dai versamenti annuali dei soci;
f) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo;
g) dalla somma incassata dall'Associazione per diritti di qualsiasi natura, per ritenute, per vendita di pubblicazioni, periodici, ecc.;
h) contributi volontari, lasciti, donazioni.
 
2. Per. l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che si iscrivono all'Associazione;
b) dei redditi prodotti dal patrimonio associativo;
e) degli introiti realizzati nello svolgimento dell'attività associativa.
3. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali e a quelli annuali.
5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
6. I versamenti operati a qualsiasi titolo non creano altri diritti di partecipazione, non--creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa morte.
 
Art. 5 - Categorie dei Soci
1. Possono essere soci le persone fisiche in possesso del diploma di Perito Industriale per ogni specializzazione rilasciata da Istituto di Stato o legalmente riconosciuto, o diploma equivalente o laurea breve rilasciata da Università Italiana o da altri Enti riconosciuti da uno stato della Comunità Europea.
2. Possono inoltre essere soci le persone fisiche o gli enti con o senza personalità giuridica che per la loro formazione ed attività di lavoro o studio siano interessati all'attività dell'Associazione stessa.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da richiedere almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno sociale in corso.
4. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria.
5. I soci sono classificati in:
a) ordinari;
b) benemeriti;
c) aderenti.
Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e regolarmente iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova, siano stati ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi dell'articolo 6 e corrispondano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono soci benemeriti coloro che, in Italia od all'estero, abbiano contribuito a dar lustro alla professione di Perito Industriale. La loro nomina spetta all'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci benemeriti non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa. Sono soci aderenti tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, condividono gli scopi dell'Associazione e possono essere persone fisiche, imprese oppure enti, con o senza personalità giuridica, pubblici o privati, nazionali od esteri, che avendone fatta domanda, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. 6. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
 
Art. 6 - Ammissione, diritti e cessazione dei soci
 
1. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti soci aderenti debbono presentare una domanda scritta sui moduli appositamente predisposti. Le domande verranno ·esaminate dal Consiglio Direttivo il quale, nel caso vengano respinte, darà motivata comunicazione all'interessato. L'aspirante escluso potrà far ricorso al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Mantova entro un mese dalla notifica della decisione.
 
2. I soci ordinari saranno ammessi a far parte dell'Associazione dopo l'avvenuta iscrizione nel Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova.
3. I soci dell'associazione, purché in regola con- il pagamento delle quote sociali hanno diritto:
 
a) di godere di tutti i servizi organizzati dall'Associazione;
b) di intervenire nelle assemblee dei soci esercitandovi i diritti ad essi riconosciuti dal presente statuto;
c) di frequentare i locali dell'Associazione secondo quanto stabilito dalle relative norme;
d) alle pubblicazioni dell'Associazione alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
4. La qualità di socio cessa:
a) per dimissioni scritte;
b) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a termine dell'articolo 20 dello statuto;
c) per i soci ordinari all'avvenuta cancellazione dall'Albo dei Periti Industria li e dei Periti Industria li Laureati della Provincia di Mantova.
 
Art. 7 - Organi dell'Associazione
 
1. Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente;
 
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Per lo svolgimento delle elezioni ed i termini di presentazione delle candidature si rimanda al regolamento interno di cui all'art.20 del presente statuto.
 
Art. 8 - L'Assemblea Ordinaria
 
1. L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative annuali. ..-
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro la fine del primo semestre per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo.
3. L'Assemblea ordinaria inoltre:
a) provvede alla nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 1 O, comma 2, lettera b, dello Statuto;
b) delibera sulle modifiche dello Statuto;
c) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri. Salvo motivi eccezionali l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Mantova.
5. La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito almeno quindici giorni prima dell'adunanza stessa, a tutti i soci iscritti nel libro soci, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.
 
6. L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei soci. L'assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione r:ion prima del giorno successivo a quello della prima convocazione; in tal caso sarà valida qualunque sia-il numero dei presenti.
 
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione è assunta come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza e per delega.
8. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti, tanto in prima che in seconda convocazione.
Le proposte di modifica dello statuto, approvate dal Consiglio Direttivo sentito il parere non vincolante del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova, devono essere inviate ai soci unitamente al l'avviso di convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'articolo presente.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, su delega a un membro del Consiglio Direttivo.
 
Art. 9 - Assemblea Straordinaria
1. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria con un preciso ordine del giorno da:
a) il Presidente;
b) da almeno cinque consiglieri;
c) un quarto dei soci.
Per la convocazione valgono le modalità dell'Assemblea ordinaria.
 
Art. 1 O - Il Consiglio Direttivo
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette componenti, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche sono definite in occasione della prima seduta del neo eletto Consiglio Direttivo.
 
2. Il consiglio Direttivo è composto:
a) da tre rappresentanti degli associati AS.P.l.M. designati direttamente dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
 
Industriali Laureati della Provincia di Mantova;
b) da quattro rappresentanti dei soci aventi diritto eletti dall'assemblea.
3. I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio procede alla sua cooptazione.
Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi viene eletto in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per incarichi affidati dal Consiglio Direttivo.
 
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite seguenti mansioni:
a) promuovere iniziative in relazione agli scopi sociali;
b) decidere in via definitiva sull'ammissione o sulla radiazione degli Associati;
c) deliberare in merito alle relazioni ed ai rendiconti annuali che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
d) deliberare in ordine dell'ammontare dei contributi associativi ed alle modalità di pagamento degli stessi;
e) nominare commissioni consultive e di studio, chiamando, eventualmente, a farne parte anche estranei all'Associazione;
f) designare rappresentanti o esperti presso enti esterni;
g) stabilire le assunzioni, il trattamento disciplinare ed economico del personale di concetto e d'ordine, eventualmente dipendente dall'Associazione anche in forma di collaborazione esterna continuativa; h) concordare fidi con Istituti di Credito;
i) curare l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione ed impartire direttive sulle modalità di funzionamento dei servizi;
j) decidere in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in prima convocazione, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale, sottoscritto dai partecipanti.
 
Art. 11 - Il Presidente
1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche di giudizio. Il Presidente dell'Associazione non può essere contemporaneamente Presidente del Collegio dei Periti Industriali. Il Presidente può attribuire la rappresentanza ad uno o più membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i componenti dello stesso.
 
2. Il Presidente presiede le riunioni ed attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, impartendo anche le conseguenti direttive di gestione e funzionamento dell'Associazione.
 
3. Nei casi d'urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
 
Art. 12 - Il Segretario
1. Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i componenti dello stesso. Il Segretario è responsabile dell'andamento funzionale dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni ·dell'assemblea e ne cura la verbalizzazione.
 
Art. 13 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e di cassa dell'Associazione e provvede a redigere i rendiconti economici in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i componenti dello stesso.
 
Art. 14 - Libri dell'Associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri obbligatori prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia scritta e motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
 
Art. 15 - Il Bilancio
1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio viene predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre alla presentazione e approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio, con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea che deve approvarlo, a disposizione di tutti gli iscritti o di loro incaricati muniti di delega scritta. La richiesta eventuale di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
 
Art. 16 - Avanzi di gestione
 
1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destin azione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
Art. 17 - Anno sociale
 
1. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
 
Art. 18 - Disposizioni disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari applicabili ai soci sono:
a) la censura inflitta dal Consiglio Direttivo per fatti lievi;
b) la sospensione inflitta dal Consiglio Direttivo per fatti più gravi, ma che non ledano la figura morale del Socio, essa può durare da un minimo di un mese, al massimo di un anno;
c) la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di cattiva condotta morale, ritenuta dal Consiglio Direttivo incompatibile con l'appartenenza dell'Associazione.
2. I provvedimenti vengono comunicati al Socio per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro i provvedimenti della sospensione e della radiazione il Socio può interporre appello al collegio ·- dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Mantova, il quale giudicherà inappellabilmente dopo aver sentito il Socio stesso, nonché il Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.
 
Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
1. Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del suo Patrimonio dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata.
2. Tale assemblea in prima convocazione è valida con l'intervento di almeno tre quarti dei Soci votanti e le deliberazioni sono valide col voto di almeno tre quarti dei presenti votanti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, da tenersi non prima di 10 giorni dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti votanti. L'Assemblea provvede alla nomina dei Liquidatori, i quali provvederanno alle incombenze di legge.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
 
Art. 20 - Regolamenti interni
1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto dovranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.
 
Art. 21 - Leggi applicabili
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice Civile.
 
F.TO: MENGHINI GABRIELE ‐ AUGUSTO CHIZZINI NOTAIO